Campus MEI: in-formazione musicale // La Rubrica di Esibirsi – SIAE
Relativamente all’argomento SIAE potremmo dividere i settori di vostro interesse in due parti.
Permessi per gli spettacoli:
Devono occuparsene i gestori/organizzatori dell’evento. Si tratta del permesso rilasciato dalla SIAE per l’utilizzo di materiale musicale destinato all’intrattenimento/concerto all’interno della manifestazione/iniziativa organizzata.
Il gestore, oltre al documento di permesso, riceverà un borderò che verrà compilato dall’artista il quale andrà a riportare i propri dati personali (in quanto direttore dell’esecuzione) e titolo e autore dei brani eseguiti o riprodotti durante lo spettacolo.
In caso di mancanza del permesso o errata compilazione del borderò la responsabilità e relative sanzioni sono SEMPRE a carico del gestore del locale/organizzatore dell’evento.
Utilizzo di materiale originale:
Questo vale in particolar modo per i deejay e per chi fa karaoke. I cd, vinili, dischetti o file audio riprodotti devono essere sempre originali.
Una nota particolare merita l’utilizzo di tracce audio (mp3, wave, ecc). Queste devono essere acquistate legalmente e deve essere conservata relativa fattura. Inoltre la SIAE ha introdotto negli ultimi anni il servizio “DJ ON LINE”. Tale servizio è stato creato per consentire di regolarizzare il travaso della musica dai CD, LP o file digitali originali su supporti vergini, su computer o su memorie digitali, per utilizzare queste copie personalizzate (definite COPIE LAVORO) nel corso delle serate.
Una volta registrati al servizio DJ ON LINE (presso uno sportello SIAE o direttamente attraverso il sito www.siae.it) si andrà a inserire le proprie copie attraverso i procedimenti spiegati nel portale dell’ente. Il costo ad oggi (2016) è di 200,00+IVA per regolarizzare fino a 2.500 brani mentre 400,00+IVA fino a 6.000 brani. (Esibirsi soc. coop. grazie ad apposita convenzione ha ottenuto per i propri soci uno sconto del 15% su queste cifre).
Relativamente a questo servizio ci sono dibattiti in corso sull’effettivo obbligo e a supporto di chi sostiene il contrario ci sono alcune sentenze che hanno scagionato il DJ. Personalmente non mi sento di invitare i DJ a boicottare tale servizio SIAE. Il rischio è comunque quello di dover affrontare un procedimento legale con relativi costi a carico. Invito tuttavia ad approfondire l’argomento e decidere in seguito come comportarsi.
In caso di controlli nel locale/evento, se l’artista viene trovato in possesso di materiale contraffatto (che abbia usato il brano o meno) è direttamente responsabile e incorre in pesanti sanzioni e possibile procedimento penale.
La norma dice – art. 174-bis l.d.a.:
“Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’ opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00.
La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto“
Sanzioni che vengono applicate per ogni brano non originale!
Inoltre il procedimento penale potrebbe scattare anche per un solo brano.